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Titolo 10 - Statuto ComunaleStatuto Comunale - TITOLO X - NORME TRANSITORIE E FINALI
ART. 74 - Revisione dello statuto
1. Le modificazioni e l'abrogazione totale o parziale dello statuto sono deliberate dal consiglio comunale con la procedura prevista dalla legge. 2. La proposta di deliberazione di abrogazione totale dello statuto è accompagnata dalla proposta di deliberazione di uno statuto in sostituzione di quello precedente.
ART. 75 - Entrata in vigore
1. Lo statuto è pubblicato nel bollettino ufficiale della regione, è affisso all'albo pretorio del comune per trenta giorni consecutivi e inviato al Ministero dell'interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti. 2. Entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all'albo pretorio comunale. 3. Il consiglio comunale promuove le iniziative più idonee per assicurare la conoscenza dello statuto da parte dei cittadini. 4. Dopo l'entrata in vigore dello statuto, il consiglio comunale e la giunta, secondo le rispettive competenze, adottano i regolamenti comunali ivi previsti e aggiornano quelli esistenti. 5. Fino all'entrata in vigore dei suddetti aggiornamenti, restano valide le norme regolamentari già adottate dal comune purché compatibili con la legge e con lo statuto. |
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